TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con  la  legge
di conversione 6 giugno  2020,  n.  41  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Misure  urgenti  sulla  regolare
conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno   scolastico   e   sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonche'  in  materia  di  procedure
concorsuali e di abilitazione e per  la  continuita'  della  gestione
accademica». (20A03081) 
(GU n.143 del 6-6-2020)
 
 Vigente al: 6-6-2020  
 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione
                   dell'anno scolastico 2019/2020 
 
  1. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure
sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 
  2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  i  criteri  generali
dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimenti  relativi
all'anno  scolastico  2019/2020  nel   corso   dell'anno   scolastico
successivo, a  decorrere  dal  1°  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione  delle
predette attivita' sono definite,  programmate  e  organizzate  dagli
organi  collegiali   delle   istituzioni   scolastiche.   L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al  primo  periodo
tiene conto delle specifiche necessita'  degli  alunni  delle  classi
prime e intermedie di  tutti  i  cicli  di  istruzione,  avendo  come
riferimento  il  raggiungimento  delle   competenze   di   cui   alle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei
e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 
  2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione
finale degli apprendimenti degli alunni  delle  classi  della  scuola
primaria, per ciascuna delle  discipline  di  studio  previste  dalle
indicazioni nazionali per il curricolo,  e'  espressa  attraverso  un
giudizio  descrittivo  riportato  nel  documento  di  valutazione   e
riferito a differenti livelli di  apprendimento,  secondo  termini  e
modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione. 
  3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie e all'esame conclusivo del primo e del  secondo  ciclo  di
istruzione, tenuto conto del possibile recupero  degli  apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi  2,  3,  4  e  5,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli articoli 4, commi 5
e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
  a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro  specifica  condizione
di  salute   con   particolare   riferimento   alla   condizione   di
immunodepressione,  e  per  il  conseguente   rischio   di   contagio
particolarmente elevato, non  possano  riprendere  a  frequentare  le
lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in  presenza  le  prove
dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione; 
    b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  e
rimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  con
specifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni  di
esame, prevedendo la loro composizione con commissari  esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno  per  l'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione,  in  deroga  all'articolo  16,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 62 del 2017; 
    d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo  ciclo  di
istruzione, prevedendo anche la sostituzione della  seconda  prova  a
carattere  nazionale  con  una  prova   predisposta   dalla   singola
commissione  di  esame  affinche'  detta  prova  sia  aderente   alle
attivita'  didattiche  effettivamente  svolte  nel  corso   dell'anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo,  sulla  base  di
criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino  uniformita',
in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto  legislativo  n.  62  del
2017, comunque  garantendo  alle  studentesse  e  agli  studenti  con
disabilita' quanto previsto dall'articolo  20  del  medesimo  decreto
legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che  il  consiglio
di classe deve  fornire  per  le  tipologie  delle  prove  d'esame  e
l'equipollenza  delle  stesse   all'interno   del   piano   educativo
individualizzato. 
  4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
    a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli alunni, in sede di scrutini finali, in  deroga  all'articolo  2
del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
    b) la rimodulazione dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del  consiglio
di classe che tiene conto altresi' di  un  elaborato  del  candidato,
come definito dalla  stessa  ordinanza,  nonche'  le  modalita'  e  i
criteri  per  l'attribuzione  del   voto   finale,   con   specifiche
disposizioni per i candidati privatisti o  per  i  candidati  esterni
provenienti  da  percorsi  di  istruzione  parentale,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
    c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni,  siano  essi  privatisti  o  provenienti  da   percorsi   di
istruzione parentale, per l'esame di  stato  conclusivo  del  secondo
ciclo di istruzione, in deroga agli articoli  17  e  18  del  decreto
legislativo  n.  62  del  2017,  comunque  tenendo  conto,   per   le
studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni  di  cui
all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del  2017,  in
quanto compatibili; 
    d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3 del presente articolo. 
  4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, dovuto al diffondersi del  virus  COVID-19,  di  effettuare  in
videoconferenza  le  sedute  del  Gruppo  di  lavoro  operativo   per
l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  a  tale
organo dalla normativa vigente. 
  4-ter.   Limitatamente   all'anno   scolastico    2019/2020,    per
sopravvenute condizioni correlate alla situazione  epidemiologica  da
COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate
richieste da parte  delle  famiglie  degli  alunni  con  disabilita',
sentiti i consigli di classe e acquisito  il  parere  del  Gruppo  di
lavoro  operativo  per  l'inclusione   a   livello   di   istituzione
scolastica, valutano l'opportunita'  di  consentire  la  reiscrizione
dell'alunno  al  medesimo  anno  di   corso   frequentato   nell'anno
scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera  c),
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia
stato  accertato  e  verbalizzato  il  mancato  conseguimento   degli
obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel  piano
educativo individualizzato. 
  5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbi
specifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni  educativi
speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od  ospedali,  detenuti  o
comunque   impossibilitati   a   lasciare   il   proprio   domicilio.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero  dell'istruzione
provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6,  commi
2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2,  e  14,  comma  3,
ultimo periodo,  del  decreto  legislativo  n.  62  del  2017.  Fermo
restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e
nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5,  del
citato  decreto  legislativo,  anche  in  deroga  ai  requisiti   ivi
previsti, si tiene conto del processo formativo e  dei  risultati  di
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione  svolta.  Le
esperienze maturate nei percorsi  per  le  competenze  trasversali  e
l'orientamento costituiscono comunque  parte  del  colloquio  di  cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
  7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1. Qualora le  prove  di  cui  al  presente
comma non  si  concludano  in  tempo  utile,  limitatamente  all'anno
accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano
alle prove di ammissione ai corsi  di  laurea  a  numero  programmato
nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle  istituzioni
dell'alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  da  altre
istituzioni di formazione superiore  post-diploma,  con  riserva  del
superamento dell'esame di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione. Le disposizioni di cui  al  terzo  periodo  si  applicano
anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non
abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore
in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di  accesso,
laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria
degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di
cui  al  primo  periodo,  i  candidati  esterni  all'esame  di  Stato
conclusivo  del  secondo  ciclo  di   istruzione   possono   altresi'
partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e  procedure
di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia  richiesto  il
diploma di scuola  secondaria  di  secondo  grado,  con  riserva  del
superamento del predetto esame di Stato, fermo restando  il  disposto
dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
95. 
  7-bis. In deroga a quanto  stabilito  dal  comma  7,  gli  studenti
frequentanti i corsi per adulti della scuola  secondaria  di  secondo
grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia  autonoma  di
Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico  2019/2020
intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo  di
istruzione, sostengono l'esame preliminare di  cui  all'articolo  14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita'
definite con  provvedimento  dell'Intendenza  scolastica  competente.
L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della  classe
dell'istituto collegata alla commissione alla quale il  candidato  e'
stato assegnato. In caso di esito  positivo  dell'esame  preliminare,
tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione davanti  alla  commissione  d'esame  loro
assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze  di  cui  al
comma 1. 
  7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per  adulti  della  scuola
secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della  legge  della
provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020,  sostengono  gli  esami  di  idoneita'
previsti al  termine  di  ogni  classe  con  modalita'  definite  con
provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. 
  7-quater.  Fino  al   termine   dell'anno   scolastico   2020/2021,
nell'ambito delle azioni individuate dalle  istituzioni  scolastiche,
in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali
e  le  aziende   sanitarie   locali,   per   garantire   il   diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli  alunni,
alle  studentesse  e  agli  studenti  per  i  quali   sia   accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica di  cui  all'articolo  16
del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  l'attivita'  di
istruzione  domiciliare  in  presenza  puo'  essere  programmata   in
riferimento a quanto previsto dal piano  educativo  individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno,  qualora  le  famiglie  ne  facciano
richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione  dell'alunno  in  istruzione  domiciliare  con
l'impiego  del  personale  gia'  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica, anche nel rispetto delle misure  idonee  a  garantire  la
sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  nelle  more  dell'emanazione  del
decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le  prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto  alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19. 
  7-quinquies. L'attivita' di cui al  comma  7-quater  non  autorizza
alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanare
specifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattare
l'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
  9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzione
e, per il secondo ciclo, il rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 11  gennaio  2007,  n.  1,  come
integrato dall'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  7  settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  al  termine
degli  esami  di  Stato,  e'  riscontrata  l'entita'   dei   risparmi
realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
successivamente  riassegnati  per  la   meta'   al   Fondo   per   il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  per  la  restante
meta' al recupero degli apprendimenti  relativi  all'anno  scolastico
2019/2020  nel  corso  dell'anno  scolastico  2020/2021   presso   le
istituzioni scolastiche,nel  rispetto  del  saldo  dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 2 
 
 
                 Misure urgenti per l'ordinato avvio 
                   dell'anno scolastico 2020/2021 
 
  01.  La  prova  scritta   relativa   alla   procedura   concorsuale
straordinaria di  cui  all'articolo  1,  comma  9,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  2019,  n.  159,   bandita   con   decreto
dipartimentale del Ministero dell'istruzione n.  510  del  23  aprile
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  34
del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei  commi  02  e  03  e
svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. 
  02. La prova scritta di  cui  al  comma  01,  da  superare  con  il
punteggio minimo di sette decimi o  equivalente  e  da  svolgere  con
sistema informatizzato secondo il programma  di  esame  previsto  dal
bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia  di  posto.  La
prova scritta, secondo la distinzione di cui al  precedente  periodo,
e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la
proporzione  di  cui  all'articolo   12,   comma   2,   del   decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: 
  a) per i posti comuni, alla valutazione delle  conoscenze  e  delle
competenze  disciplinari  e  didattico-metodologiche,  nonche'  della
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese; 
  b)  per  i  posti  di  sostegno,  alle  metodologie  didattiche  da
applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche'  finalizzati
a valutare le  conoscenze  dei  contenuti  e  delle  procedure  volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che  la
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. 
  03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e'
svolta interamente in inglese ed e' composta da  quesiti  a  risposta
aperta  rivolti  alla  valutazione  delle   relative   conoscenze   e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti  di  cui
al comma 02 delle classi di concorso relative  alle  restanti  lingue
straniere sono svolti nelle  rispettive  lingue,  ferma  restando  la
valutazione della capacita'  di  comprensione  del  testo  in  lingua
inglese. 
  04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene  i
propri effetti ed e' integrato e adeguato, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02  e  03  nonche'
per consentire, qualora le  condizioni  generali  epidemiologiche  lo
suggeriscano, lo svolgimento  della  prova  scritta  in  una  regione
diversa rispetto a quella corrispondente al posto  per  il  quale  il
candidato ha presentato  la  propria  domanda.  L'accertamento  della
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche  piu'  diffuse  di  cui  all'articolo  37  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della  prova  di
cui all'articolo 1,  comma  13,  lettera  b),  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159. 
  05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole: « Con decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  avente
natura non regolamentare, da adottare ». 
  06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  immessi  in
ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano  nella  quota  dei
posti destinati alla procedura per  l'anno  scolastico  2020/2021  ai
sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del  predetto  decreto-legge,  e'
riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di  lavoro  dal  1°
settembre 2020. 
  07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro
2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento  e
la valorizzazione dell'istruzione scolastica. 
  08. Ai fini dell'accesso ai percorsi  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'   di   sostegno   previsti   dal
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  in
riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal  V
ciclo i soggetti che  nei  dieci  anni  scolastici  precedenti  hanno
svolto almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non  consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di  sostegno  del  grado
cui si riferisce  la  procedura,  accedono  direttamente  alle  prove
scritte. 
  1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,
misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  comunque
entro  la  data  del  20  settembre  2020,  nonche'   degli   aspetti
procedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,
assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  di  contratti   a   tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione  delle  stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenza
sulla sede previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  delle  facolta'
assunzionali disponibili; 
    b-bis) a prevedere, nelle  stesse  modalita'  e  con  i  medesimi
criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a
partire  dal  1°  settembre  2020  siano  attivati,  quale  attivita'
didattica ordinaria, l'eventuale integrazione  e  il  recupero  degli
apprendimenti; 
    c) alla previsione,  con  riferimento  all'ordinata  prosecuzione
dell'attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64,  che,  qualora  alcune
graduatorie  di  cui  al  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.  1084,  e
successive  modificazioni,  risultino  esaurite,  esclusivamente  per
l'anno  scolastico  2020/2021,  hanno   vigenza   le   corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero  degli  affari  esteri  9
agosto 2013, n. 4055 e  25  novembre  2013,  n.  4944,  e  successive
modificazioni,   concernenti   l'approvazione    delle    graduatorie
definitive delle prove  di  accertamento  linguistico,  affinche'  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
attingendo alle suddette graduatorie,  anche  per  aree  linguistiche
diverse  e  per  classi   di   concorso   affini,   in   applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; 
    d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  a
quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  d-bis) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi, in possesso di certificati  rilasciati  dalle
competenti autorita' sanitarie,  nonche'  dal  medico  di  assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali  da  consentire  loro  di
poter  seguire  la  programmazione   scolastica   avvalendosi   anche
eventualmente della didattica a distanza. 
  2.  Relativamente  alle  attivita'  del  sistema  della  formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. 
  2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi
di formazione per la sicurezza a scuola,  obbligatori  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  nel  modulo  dedicato  ai
rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata  alle  misure  di
prevenzione igienico-sanitarie al fine di  prevenire  il  contagio  e
limitare il rischio di diffusione del COVID-19. 
  3. In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche
in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a
disposizione, potendo anche disporre per  l'acquisto  di  servizi  di
connettivita'  delle  risorse  di  cui  alla  Carta  elettronica  per
l'aggiornamento e la formazione del docente di  cui  all'articolo  1,
comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.  Le  prestazioni
lavorative  e  gli  adempimenti  connessi  dei  dirigenti  scolastici
nonche'  del  personale  scolastico,  come  determinati  dal   quadro
contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito  al
primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile  anche  attraverso
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e  telematici,
per contenere ogni diffusione del contagio. 
  3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle  aree  a  maggiore
rischio sociale, le diseguaglianze  socio-culturali  e  territoriali,
nonche' di  prevenire  e  recuperare  l'abbandono  e  la  dispersione
scolastica,  in  corrispondenza  della  sospensione  delle  attivita'
didattiche  in  presenza  a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica,
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  62,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2020. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-ter. Fino al perdurare dello stato di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi
del virus COVID-19, le modalita' e i criteri  sulla  base  dei  quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal
personale  docente  del  comparto  «Istruzione  e   ricerca»,   nella
modalita' a distanza, sono  regolati  mediante  un  apposito  accordo
contrattuale collettivo integrativo  stipulato  con  le  associazioni
sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  per  il   comparto
«Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal  comma  3
del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in  tema
di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata  all'attribuzione
dei relativi incarichi di supplenza,  e'  destinata  ai  soggetti  in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»; 
  b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
  «6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al
comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di
istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al  comma
3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia  nella  quale
hanno presentato domanda di inserimento  per  ciascuno  dei  posti  o
classi di concorso cui abbiano titolo». 
  4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. 
  4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo  4,
commi 6-bis e  6-ter,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  come
modificato dal comma 4 del  presente  articolo,  e  le  procedure  di
conferimento delle relative supplenze per  il  personale  docente  ed
educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e
alla  composizione  dei  posti  da  conferire   a   supplenza,   sono
disciplinate,  in  prima  applicazione  e  per  gli  anni  scolastici
2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione  ai  sensi
del comma 1 al fine  dell'individuazione  nonche'  della  graduazione
degli aspiranti. Detta  ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  e'
adottata  sentiti  contestualmente  il  Consiglio   superiore   della
pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo  3
del presente decreto, e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per gli aspetti  finanziari,  che  procede  alla  verifica  entro  il
medesimo termine. I termini per i controlli, di  cui  all'articolo  3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5  del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  relativi  alla  predetta
ordinanza, sono ridotti  a  quindici  giorni.  La  valutazione  delle
istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al  comma  6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  e'  effettuata
dagli  uffici  scolastici  territoriali,  che  possono  a  tal   fine
avvalersi  delle   istituzioni   scolastiche   della   provincia   di
riferimento per attivita' di supporto  alla  valutazione  di  istanze
afferenti a distinti posti  o  classi  di  concorso,  ferma  restando
l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio  scolastico
provinciale territoriale competente. La presentazione delle  istanze,
la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono  con
procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti. 
  5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova  del  personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi  dell'articolo  1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede  di  comitato  di  valutazione  di  cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata. 
  6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  i  viaggi
d'istruzione, le iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
                            Art. 2 - bis 
 
 
          Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione  un  tavolo  di
confronto  per  avviare  con  periodicita'  percorsi  abilitanti,  di
seguito denominato «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro  ai
neo-laureati un percorso di accesso  all'insegnamento  caratterizzato
da una formazione adeguata. 
  2. Il Tavolo e' presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo
delegato  ed  e'  composto   da   rappresentanti   della   Conferenza
universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facolta' di  scienze
della formazione  (Cunsf)  e  delle  associazioni  professionali  dei
docenti  e  dei   dirigenti   scolastici,   nominati   dal   Ministro
dell'istruzione. 
  3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle  associazioni
di categoria maggiormente rappresentative. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate  le  modalita'  di
funzionamento,  incluse  le  modalita'  di  espressione  dei  pareri,
nonche' la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo  non  spettano
compensi,  indennita',  rimborsi  di  spese  o  gettoni  di  presenza
comunque denominati. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                            Art. 2 - ter 
 
 
      Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie 
 
  1. Per garantire il regolare svolgimento  delle  attivita'  nonche'
l'erogazione  del  servizio  educativo  nelle  scuole   dell'infanzia
paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire,
per i relativi incarichi in sostituzione, personale  docente  con  il
prescritto  titolo   di   abilitazione,   e'   consentito,   in   via
straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021,  prevedere  incarichi
temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori
dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi  temporanei
non e' valido per gli aggiornamenti  delle  graduatorie  di  istituto
delle scuole statali. 
                               Art. 3 
 
 
              Misure urgenti per la tempestiva adozione 
           dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n.  233,  il  Consiglio  superiore  della
pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette
giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso
il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. 
  2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 giugno  1999,  n.  233,  successivamente  alla
deliberazione dello stato di emergenza, per i  quali  non  sia  stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per  renderlo,  il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  2-bis. Allo scopo di garantire la continuita'  delle  funzioni  del
CSPI e la regolarita' dei provvedimenti  ministeriali  sottoposti  al
parere obbligatorio del suddetto  organo  consultivo,  la  componente
elettiva del CSPI e' prorogata al 31  agosto  2021,  in  deroga  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. 
  2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo  30  giugno
1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola:  «quarantacinque»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: «venti»; 
  b) la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci». 
                               Art. 4 
 
 
                 Sospensione delle prove concorsuali 
                  per l'accesso al pubblico impiego 
 
  1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,si intende  riferita
esclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove   concorsuali   delle
medesime procedure. 
                            Art. 4 - bis 
 
 
Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 
 
  1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera
b)»; 
  b) le parole: «anche in  regioni  diverse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche in una regione diversa». 
                               Art. 5 
 
 
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
  per  l'accesso  alle  professioni  vigilate  dal  Ministero   della
  giustizia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo  periodo,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali  previste  dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della  giustizia  e  agli  esami  di  abilitazione  per
l'accesso  alle  medesime  professioni,  ivi   comprese   le   misure
compensative per il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
conseguite all'estero. 
                               Art. 6 
 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di
  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirocini
  professionalizzanti e curriculari 
 
  1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato  di
emergenza, con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca possono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti
disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia  di
riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e  le
modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno  2020  degli
esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni
regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno 2001, n. 328, delle professioni  di  odontoiatra,  farmacista,
veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed  esperto
contabile,  nonche'  delle  prove  integrative   per   l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale. 
  2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale. 
  2-bis. Per le finalita' di cui al comma  1  connesse  al  protrarsi
dello stato di emergenza, con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero  della  salute,
possono essere definite, per la sessione  dell'anno  2020,  anche  in
deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, l'organizzazione  e  le  modalita',  ivi  comprese  quelle  a
distanza,  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  abilitazione   per
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e  le  modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo  svolgimento  degli  esami  di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro. 
  2-ter. I 50 crediti da  acquisire,  per  l'anno  2020,  da  medici,
odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti  delle
aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali
e  delle  strutture  sanitarie  private  accreditate  o  come  liberi
professionisti, attraverso  l'attivita'  di  formazione  continua  in
medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere
attivita'  professionale,  come  disposto  dall'articolo  16-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro  che,  in
occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato  a  svolgere
la propria attivita' professionale. 
  3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenza
epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente  dalla  data  in
cui si sia  svolta  la  seduta  di  laurea.  Durante  il  periodo  di
sospensione  delle  udienze   dovuto   all'emergenza   epidemiologica
determinata dal diffondersi  del  COVID-19,  sono  sospese  tutte  le
attivita'  formative  dei  tirocini,  di  cui  all'articolo  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  all'interno   degli   uffici
giudiziari.  Il  Ministro  della  giustizia  predispone  con  proprio
decreto  tutti  gli  strumenti  necessari  alla  prosecuzione   delle
attivita'  formative  a  distanza  durante  il  suddetto  periodo  di
sospensione. 
  4.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  requisiti   necessari   alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le  sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio  2020,  le  amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non  tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti,  al  fine
di  consentire  il  riconoscimento  degli   anzidetti   requisiti   e
l'ammissione dei candidati che abbiano  conseguito  la  laurea  nella
sessione di  cui  all'articolo  101,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                               Art. 7 
 
 
Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delle
  universita' e delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
  musicale e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei
e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  508,  le  procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e  monocratici  dei
predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino
al 30 giugno 2020. Fino a  tale  data,  gli  enti  di  cui  al  primo
periodo, nell'esercizio della loro autonomia,  possono  adottare  gli
atti del procedimento  propedeutici  alle  elezioni,  previsti  dagli
statuti e dai regolamenti interni, con modalita'  anche  telematiche,
che assicurino il rispetto  delle  misure  di  prevenzione  sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da  COVID-19.  Per
la durata dello stato di emergenza,  nei  casi  di  impossibilita'  a
proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici,  intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge  o  dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di  prima  fascia
delle strutture interessate. I  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
funzioni  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo,  ovvero  quelli
subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico  fino
al subentro dei nuovi organi,  anche  eventualmente  in  deroga  alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge  30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2003,  n.  132,
nonche'  alle  disposizioni  di  legge  o  statutarie  che  prevedano
limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli  enti  di
cui al primo periodo, nell'esercizio della  loro  autonomia,  possono
proseguire  le  procedure  elettorali,  nei  termini  indicati  dallo
statuto  e  dai  regolamenti  interni,  assicurando  la  piu'   ampia
partecipazione al procedimento  elettorale  in  condizioni  di  piena
sicurezza ed in conformita'  alle  misure  di  prevenzione  sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. 
                            Art. 7 - bis 
 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                di abilitazione scientifica nazionale 
 
  1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101,  comma  6,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nell'ambito  della  tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020  e'  istituito  un
sesto quadrimestre, successivo  a  quello  previsto  all'articolo  2,
comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175  del  9  agosto
2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura  di  cui
all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione,
e' presentata, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  3  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020  ed  entro  il  12
novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si  concludono
entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate  sulla  base
del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come  modificato
dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8  agosto  2018,  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6,  terzo  periodo,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano  in  carica
fino al 30 giugno 2021.  In  deroga  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,  e
all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, il procedimento di formazione  delle  nuove  Commissioni
nazionali  di  durata  biennale  per  la  tornata   dell'abilitazione
scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 31 gennaio 2021. 
                            Art. 7 - ter 
 
 
          Misure urgenti per interventi di riqualificazione 
                      dell'edilizia scolastica 
 
  1. Al fine di garantire  la  rapida  esecuzione  di  interventi  di
edilizia scolastica, anche in relazione  all'emergenza  da  COVID-19,
fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti  delle  province  e
delle  citta'  metropolitane  operano,  nel  rispetto  dei   principi
derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  con  i  poteri  dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: 
  a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e  95,
comma 3, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  con
riferimento al termine minimo per  la  ricezione  delle  offerte  per
tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma  1,
del medesimo decreto legislativo, che e' stabilito  in  dieci  giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara. 
  2. I contratti stipulati ai sensi del comma  1  sono  sottoposti  a
condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. 
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia  scolastica,
i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane,
con  proprio  decreto,  provvedono  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.  Il
medesimo decreto vale come atto impositivo  del  vincolo  preordinato
all'esproprio    e    dichiarativo    della    pubblica     utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento. 
  4.  I  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane: 
  a) vigilano sulla realizzazione dell'opera  e  sul  rispetto  della
tempistica programmata; 
   b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze  di
servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; 
  c)  possono  invitare   alle   conferenze   di   servizi   tra   le
amministrazioni  interessate  anche  soggetti  privati,  qualora   ne
ravvisino la necessita'; 
  d)  promuovono  l'attivazione  degli  strumenti  necessari  per  il
reperimento delle risorse. 
                           Art. 7 - quater 
 
 
Disposizioni in materia di continuita' dell'anno  accademico  per  le
  istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni  statutarie  o  regolamentari  delle
istituzioni dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del  titolo
di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata  al  31
luglio 2020. E' conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  di
scadenza  connesso  agli  adempimenti  didattici   o   amministrativi
funzionali allo svolgimento delle predette prove. 
                         Art. 7 - quinquies 
 
 
             Semplificazione della disciplina in materia 
                   di Scuola superiore meridionale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  411,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «apposito
comitato  ordinatore,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nominato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e»; 
    b) al comma 411, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il comitato ordinatore cura  altresi'  l'attuazione  del  piano,  ne
coordina tutte le  attivita'  discendenti  e  formula  ai  competenti
organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte
e i  pareri,  prescritti  dalla  normativa  vigente,  in  materia  di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»; 
    c) al comma 413, primo periodo,  le  parole:  «Allo  scadere  del
triennio  di  operativita'»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «A
decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque  non  oltre  lo
scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409». 
  2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati,
sono  definite  le  modalita'   di   istituzione,   funzionamento   e
organizzazione  della  Scuola  superiore  meridionale.   Nelle   more
dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato  ordinatore
di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018  svolge
tutte le funzioni necessarie all'attuazione del  decreto  di  cui  al
primo periodo. 
                               Art. 8 
 
 
        Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.